Articolo 1 - Costituzione
E’ costituita, con durata illimitata, una associazione
senza scopo di lucro la cui denominazione è “Associazione
Nazionale Vettori ed Operatori del Trasporto Aereo –
ASSAEREO”, in appresso, in forma abbreviata, anche:
"ASSAEREO" o "Associazione"
L’Associazione, con sede legale in Fiumicino (Roma),
viale delle Arti 123, aderisce alla Confindustria e
ne adotta il logo e gli altri segni distintivi, assumendo
così il ruolo di componente nazionale di categoria
del sistema della rappresentanza dell’industria
Italiana, quale definito dallo statuto della Confederazione
stessa. In dipendenza di ciò essa acquisisce
i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e
per i propri soci.
L'Associazione adotta il Codice etico confederale e
la Carta dei valori associativi, che costituiscono parte
integrante del presente statuto, ispirando ad essi le
proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti
ed impegnando i soci alla sua osservanza.
Su delibera del Consiglio Direttivo, l’Associazione
può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali,
comunitari ed internazionali e può costituire,
stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni o
uffici staccati in altre località della provincia”.
Articolo 2 - Scopi
L'Associazione si propone di:
a) rappresentare e/o assistere, su specifica richiesta,
le Aziende associate, in materia di rapporti di lavoro
nei confronti di autorità pubbliche e di altre
istituzioni, nella stipulazione di accordi o di contratti
collettivi di lavoro nonché nelle controversie
di lavoro collettive ed individuali. Nelle vertenze
sindacali a livello nazionale agisce di concerto con
le altre organizzazioni datoriali cui eventualmente
aderiscono gli Associati, nel rispetto delle singole
autonomie, riservandosi, di volta in volta la delega
dell'iniziativa sindacale in caso di eventuale adesione
di Assaereo a federazioni datoriali di categoria;
b) tutelare e rafforzare la posizione delle Associate,
valorizzando nelle sedi più appropriate - anche
a livello internazionale - la loro funzione, promuovendo
e incoraggiando ogni iniziativa idonea al loro miglioramento
ed allo sviluppo delle loro attività, nonché
impostando, coordinando e - se necessario - facendo
proprie le azioni dirette alla salvaguardia degli interessi
comuni;
c) rappresentare in via generale e permanente - eventualmente
d'intesa con le associazioni aderenti - le Associate
davanti alle Autorità statali ed amministrative
locali, nonché nei confronti di enti e società
nazionali ed internazionali, pubblici o privati, per
le tematiche di natura tecnico-economica aventi rilievo
o riflessi sul trasporto aereo, riguardanti sia la gestione
delle imprese, sia - più in generale - norme,
direttive e quant'altro costituisce il quadro di prescrizione
incidente sui costi e sulle altre componenti economiche
della gestione d'impresa nel settore. In tali sedi -
attraverso interventi, proposte e raccomandazioni -
saranno perseguite risoluzioni, orientamenti ed intese
ispirati alla tutela degli interessi morali e materiali
delle Associate;
d) incrementare la collaborazione tra le Associate,
intensificandone gli incontri e lo scambio di informazioni,
nonché proponendo e approfondendo i temi di comune
interesse;
e) raccogliere documentazione, dati ed informazioni
sull'evoluzione del settore; studiare le tematiche di
più rilevante ed immediato interesse per le Associate,
organizzando, fra l'altro, dibattiti e convegni, nonché
indagini e ricerche, anche per conto di enti o istituzioni
pubblici o privati;
f) curare l'immagine della categoria delle Associate
ed i suoi rapporti con l'opinione pubblica, nonché
favorire i contatti della stessa con organizzazioni
aventi competenze affini o complementari;
g) assistere le Associate in tutti i casi in cui l'intervento
richiesto sia conforme alle finalità ed alla
natura dell'Associazione;
h) svolgere ogni altra attività necessaria per
i servizi di interesse delle Associate.
L'Associazione potrà assumere ogni iniziativa
atta al perseguimento dei fini istituzionali di cui
al presente articolo, compiendo tutti gli atti e le
operazioni di qualsiasi natura, ritenuti necessari od
utili per la realizzazione degli scopi sociali, ivi
inclusa la costituzione di enti, nonché l'adesione
o la partecipazione a soggetti collettivi pubblici o
privati, nazionali o internazionali, aventi finalità
analoghe e coerenti con quanto previsto dal presente
Statuto.
L’Associazione è apolitica, realizza i
suoi scopi in modo autonomo ed indipendente. La sua
attività si svolge nel quadro della ripartizione
dei ruoli organizzativi e delle prestazioni di rappresentanza
e di servizio fissata da Confindustria.
Articolo 3 - Perimetro della rappresentanza
Possono aderire ad Assaereo come soci effettivi:
a) le imprese, con sede legale nel territorio nazionale,
esercitanti attività di vettore aereo e/o altre
attività, sempre nell'ambito del trasporto aereo,
a queste collegate, nonché le associazioni da tali
imprese costituite che si riconoscono nei valori del mercato
e della concorrenza. Possono altresì aderire le
imprese, con sede legale diversa, che abbiano comunque
nel territorio nazionale stabilimenti e/o attività
sussidiarie, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento
confederale;
b) le imprese, sempre con sede legale nel territorio nazionale,
che operano in settori di mercato in via di liberalizzazione
o il cui capitale sia detenuto in misura superiore al
20% da soggetti pubblici o nelle quali il soggetto pubblico
goda di diritti speciali o della possibilità di
nominare e/o controllare gli organi di gestione in tutto
o in parte;
c) i consorzi di produzione di beni e/o servizi composti
da imprese di cui alle precedenti lettere;
Possono inoltre aderire all’Associazione, in qualità
di soci aggregati, con modalità specifiche stabilite
dal Consiglio Direttivo, altre realtà imprenditoriali
che presentino elementi di complementarità, di
strumentalità e/o di raccordo economico con l’imprenditoria
istituzionalmente rappresentata.
Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione
rappresentativa dell’Associazione, nel rispetto
del regolamento confederale in materia.
Tutti i soci, come sopra descritti, vengono iscritti nel
Registro delle Imprese dell’Associazione e nell’analogo
registro tenuto dalla Confindustria, la quale certifica
ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l’appartenenza
dell’impresa al sistema.
Articolo 4 - Ammissione e durata
La domanda di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, deve
essere indirizzata al Presidente dell’Associazione. La
domanda deve contenere l’espressa accettazione delle norme
del presente statuto, di tutti i diritti ed obblighi da
esso derivanti nonché del Codice etico confederale e della
Carta dei valori associativi. I rappresentanti delle imprese
che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto
il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice
etico confederale. Nella domanda dovranno essere specificate
le generalità del titolare o del legale rappresentante
dell’azienda, la natura dell’attività esercitata, l’ubicazione
dell’impresa e deve essere accompagnata da copia dello
statuto dell'impresa o associazione richiedente l'adesione,
dall'atto degli organi di quest'ultima competenti a deliberare
in materia, da un'apposita dichiarazione formale contenente
l'indicazione del fatturato e del numero dei dipendenti
dell’ultimo esercizio approvato. Le domande vengono approvate
dal Consiglio Direttivo. In caso di pronuncia negativa
del Consiglio Direttivo, l’impresa può richiedere un riesame
della domanda da parte del Collegio dei Probiviri che
deciderà, in modo definitivo, entro sessanta giorni dalla
data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.
L’adesione impegna il socio per un biennio, che decorrerà
dal primo giorno del semestre solare in cui è stata presentata
la domanda di iscrizione. All’atto dell’ammissione il
socio si obbliga al pagamento in favore dell’Associazione
dei contributi associativi. L’Associazione ha facoltà
di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro
di Roma nei confronti dei soci morosi o inadempienti che
restano comunque obbligati al pagamento dei contributi
associativi. L’adesione si intende automaticamente rinnovata
di biennio in biennio qualora il socio non presenti le
sue dimissioni, con lettera raccomandata, almeno tre mesi
prima della scadenza del biennio. Ai soli effetti della
quantificazione dei contributi associativi, l’adesione
decorre dal mese di ammissione. Il cambio di ragione sociale,
nonché della proprietà dell’Azienda, non estingue il rapporto
associativo.
Articolo 5 - Diritti dei soci
I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza
e di servizio, poste in essere dall’Associazione
e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale.
Restano, invece, escluse per i soci aggregati tutte quelle
prestazioni che comportino l’assunzione di una rappresentanza
diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte
dell’Associazione.
I soci effettivi, inoltre, hanno diritto di partecipazione,
intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi
dell’Associazione e dei Comitati Permanenti, purché
in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità
previste dal presente statuto.
Il diritto di elettorato passivo dei soci aggregati è
limitato all’Assemblea dell’Associazione come
indicato nel successivo art. 10.
Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la
sua partecipazione all’Associazione ed al sistema
confederale nonché di utilizzare il logo confederale
nei limiti previsti dall’apposito regolamento.
Articolo 6 - Doveri dei soci
L'adesione all’Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente
statuto, le normative e le disposizioni attuative dello
stesso nonché il Codice etico confederale e la
Carta dei valori associativi.
L'attività delle imprese associate deve essere
esercitata secondo i principi della deontologia professionale
e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine
della categoria, tutelata dall’Associazione, né
di alcuno dei suoi partecipanti.
Le stesse imprese, inoltre, hanno l'obbligo di attenersi
ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza
al sistema confederale.
In particolare il socio deve:
* partecipare attivamente alla vita associativa;
* applicare convenzioni, contratti collettivi nazionali
di lavoro ed ogni altro accordo stipulato dall'Associazione;
* osservare le deliberazioni degli Organi dell’Associazione,
astenendosi da ogni iniziativa in contrasto con esse;
* non fare contemporaneamente parte di Associazioni aderenti
ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite
per scopi analoghi;
* fornire all'Associazione, nei modi e nei tempi richiesti,
i dati e i documenti necessari all'aggiornamento del "Registro
delle Imprese", o comunque utili per il raggiungimento
degli scopi statutari;
* versare i contributi associativi, secondo le modalità
ed i termini fissati dall'Associazione.
Nel caso di gruppi di imprese facenti capo ad un unico
organismo di controllo, sussiste per tutte le imprese
del gruppo l'obbligo dell'adesione all'Associazione.
L’Associazione, inoltre, è impegnata a promuovere
il completo inquadramento delle proprie imprese associate
nelle componenti territoriali del sistema confederale,
anche attraverso la stipula di convenzioni di inquadramento.
Articolo 7 - Sanzioni
I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente statuto, sono
passibili delle seguenti sanzioni:
- sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea
dell’Associazione;
- censura dal Presidente dell'Associazione, comunicata
per iscritto e motivata;
- sospensione da ogni servizio e da ogni attività
sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;
- decadenza dei rappresentanti dell’impresa che
ricoprono cariche direttive nell’Associazione;
- decadenza dei rappresentanti dell’impresa che
ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna
dell’Associazione;
- sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- espulsione nel caso di ripetuta morosità o di
altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal
presente statuto o dal Codice etico confederale
Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, od anche
cumulativamente, dal Consiglio Direttivo.
E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre
ricorso ai Probiviri nel termine di quindici giorni decorrenti
dalla data di notifica del provvedimento.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Articolo 8 - Cessazione della condizione di socio
La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni, mediante disdetta firmata dal rappresentante
legale della società associata ed inviata con lettera
raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del
biennio, a norma dell’art. 4;
b) per cessazione dell'attività esercitata, dal
momento della formale comunicazione;
c) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in
giudicato;
d) per espulsione nei casi previsti dall'articolo 7.
In ogni caso il socio non è esonerato dal rispetto
degli impegni assunti, a norma del presente Statuto.
Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio
perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza
esterna nonché la titolarità delle cariche
sociali all'interno dell'Associazione e del sistema confederale.
Quale che sia la causa della cessazione del rapporto associativo,
l'Associata è tenuta all'assolvimento dell'obbligo
contributivo, che permane per l'intero biennio nel corso
del quale si è verificata la predetta causa di
cessazione.
Articolo 9 - Organi dell'Associazione
Sono Organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente e un Vice Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) i Probiviri.
Articolo 10 - Assemblea
L’Assemblea è composta dai rappresentanti di tutte le imprese associate
in regola con gli obblighi statutari e con il versamento
dei contributi che può essere effettuato fino al
giorno precedente la data dell’Assemblea.
Le imprese non in regola con gli obblighi di cui al precedente
comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari,
senza diritto di intervento nella discussione.
Ogni impresa può farsi rappresentare da altra impresa
associata e può rappresentare non più di
un’impresa mediante delega scritta. È tuttavia
ammessa una pluralità di deleghe per aziende facenti
capo ad uno stesso Gruppo societario.
I voti spettanti in Assemblea a ciascuna impresa associata
e attribuiti, semprechè in regola con gli obblighi
di cui al primo comma, vengono determinati in base al
fatturato riferito all’ultimo esercizio chiuso delle
stesse secondo il seguente schema:
* Fino a €.100.000.000,00 (centomilioni): 1 voto;
* Oltre €.100.000.000,00 (centomilioni) e fino a
€.500.000.000,00 (cinquecentomilioni): 5 voti;
* Oltre €.500.000.000,00 (cinquecentomilioni) e fino
a €.1.000.000.000,00 (unmiliardo): 10 voti;
* Oltre €.1.000.000.000,00 (unmiliardo): 15 voti
Ai soci aggregati è attribuito un solo voto.
Il numero dei voti spettanti a ciascuna impresa associata
sarà annotato in apposito registro; di esso potranno
prenderne visione solo le aziende in regola con il versamento
dei contributi associativi.
Nell’inviare la convocazione l’Associazione
è tenuta a comunicare all’azienda associata
il numero dei voti cui ha diritto, che sarà esercitato
una volta effettuate le verifiche di cui al primo comma
del presente articolo, ed a tenere a sua disposizione
la documentazione relativa.
All’Assemblea partecipano, senza diritto di voto,
i Revisori contabili, i Probiviri ed il Segretario Generale.
Articolo 11 - Riunioni, convocazione, costituzione e deliberazioni dell’Assemblea
L'Assemblea si riunisce:
a) in via ordinaria, una volta all'anno, al massimo entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio solare;
b) in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo o ne facciano richiesta tanti soci che corrispondano complessivamente ad almeno un quinto dei voti spettanti al complesso degli associati, oppure ne faccia richiesta il Consiglio dei Revisori contabili, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.
La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.
L'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, a mezzo fax o posta elettronica almeno dieci giorni prima della data della riunione.
In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a cinque giorni.
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti tanti rappresentanti delle Associate che dispongano della maggioranza del totale dei voti spettanti a tutte le Associate; in seconda convocazione la costituzione è valida quando siano presenti tanti rappresentanti che dispongano di almeno un terzo del totale dei voti spettanti a tutte le Associate.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda una maggioranza diversa.
I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate.
Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente.
Le deliberazioni dell’Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario dell’Assemblea. Funge da segretario il Segretario Generale dell’Associazione o, in caso di sua assenza, una persona designata dall’Assemblea.
Articolo 12 - Attribuzioni dell'Assemblea
Spetta all’Assemblea Ordinaria:
a) eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
b) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
c) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori contabili;
d) eleggere i Probiviri;
e) approvare gli indirizzi generali ed il programma di
attività proposti dal Presidente;
f) determinare gli indirizzi e le direttive di massima
dell'attività dell’Associazione ed esaminare
qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell’Associazione
stessa;
g) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
i) approvare i contributi;
m) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto
dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
Spetta all’Assemblea straordinaria:
a) modificare il presente statuto;
b) sciogliere l’Associazione e nominare uno o più
liquidatori;
Articolo 13 - composizione, modalità di funzionamento Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non
inferiore a 5 e non superiore a 18, compresi il Presidente
ed il Vice Presidente.
Ciascun Socio effettivo con fatturato pari o superiore
a 100.000.000 di euro, in regola con il pagamento dei
contributi, ha diritto a candidare per l’elezione
in Assemblea almeno un membro del Consiglio Direttivo
secondo il seguente schema:
* 1 membro per ogni Associata con fatturato compreso tra
€.100.000.000,00 (centomilioni) e € 400.000.000,00
(quattrocentomilioni);
* 2 membri per ogni Associata con fatturato compreso tra
€.400.000.000,00 (quattrocentomilioni) e € 700.000.000,00
(settecentomilioni);
* 3 membri per ogni Associata con fatturato compreso tra
€.700.000.000,00 (settecentomilioni) e € 1.000.000.000,00
(un miliardo);
* 5 membri per ogni Associata con fatturato superiore
a € 1.000.000.000,00 (un miliardo).
- un rappresentante comune per le Associate con meno di
100 milioni di fatturato, che può essere nominato
dalla maggioranza dei rappresentanti delle predette Associate,
in regola con i contributi;
- un rappresentante unico per le associazioni eventualmente
aderenti all'ASSAEREO alla data dell'Assemblea.
Il numero di componenti del Consiglio Direttivo è
stabilito dall’Assemblea.
I componenti del Consiglio Direttivo eletti dall’Assemblea
durano in carica 4 anni e scadono in occasione dell'Assemblea
ordinaria degli anni pari. Essi sono rieleggibili.
Nel caso vengano a mancare uno o più componenti
durante il quadriennio in carica essi sono sostituiti
dall’Assemblea. I componenti così nominati
rimangono in carica sino alla scadenza normale del Consiglio
Direttivo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del
Presidente, che lo presiede, ogni 3 mesi od ogni qualvolta
lo giudichi necessario o quando ne faccia richiesta almeno
la metà dei suoi componenti.
La convocazione è fatta mediante avviso scritto
diramato a mezzo fax o posta elettronica almeno 5 giorni
prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza,
tale termine potrà essere ridotto a 2 giorni, a
mezzo fax o posta elettronica.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione
del luogo, del giorno e dell’ora della riunione
e l’elencazione degli argomenti da trattare.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito
quando sia presente almeno la metà dei componenti
in carica.
Ciascun componente ha diritto ad un voto, e le deliberazioni
sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto
degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità
prevale il voto di chi presiede.
I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede,
ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative
a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto,
previa nomina di due scrutatori.
Il Consiglio nomina il proprio Segretario, scegliendolo
anche fuori dal proprio ambito.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa di diritto
il Segretario Generale dell'Associazione.
Le delibere del Consiglio Direttivo devono constare da
verbale redatto e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 14 - Attribuzioni Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria
dell'Associazione, salvo quanto il presente Statuto riserva
espressamente alla competenza degli altri Organi Sociali.
Spetta al Consiglio Direttivo:
a) stabilire l’azione a breve termine dell’Associazione
e decidere i piani per l’azione a medio e lungo
termine;
b) dirigere l'attività dell’Associazione
nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e controllarne
i risultati;
c) deliberare sulle questioni che gli vengano demandate
dall’Assemblea;
d) decidere sulle domande di ammissione di cui al precedente
articolo 4;
e) deliberare in merito alla cessazione del rapporto associativo
per la perdita dei requisiti previsti dal presente statuto;
f) nominare o revocare il Segretario Generale conferendo
e revocando allo stesso i relativi poteri;
g) nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro
e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori;
h) eleggere, revocare e designare i rappresentanti esterni
dell’Associazione;
i) deliberare su ogni impegno patrimoniale eccedente l’ordinaria
amministrazione, definendone la consistenza dell’onere
e le modalità di copertura;
j) sovrintendere alla gestione del fondo comune e predisporre
i bilanci consuntivi e preventivi ai fini delle successive
deliberazioni dell’Assemblea;
k) proporre all’Assemblea i criteri per la fissazione
dei contributi ordinari e straordinari di cui al successivo
art. 21 determinandone gli importi; assumere le decisioni
relative alle modalità di calcolo e di riscossione
dei contributi stessi;
l) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano
all’Assemblea, alla quale deve però riferire
nella sua prima riunione;
m) approvare, su proposta del Presidente, le direttive
per la struttura e l’organico, necessarie per il
funzionamento dell’Associazione;
n) esercitare gli altri compiti previsti dal presente
statuto.
o) nominare la Commissione di designazione;
p) proporre all’Assemblea il Presidente ed il Vice
Presidente;
q) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea,
curare il conseguimento dei fini statutari e prendere
in esame tutte le questioni di carattere generale;
r) deliberare le direttive generali per eventuali accordi
di carattere sindacale o tecnico-economico;
s) indicare le questioni che devono essere sottoposte
all'esame dell'Assemblea;
t) adottare le sanzioni;
u) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea,
le modifiche del presente statuto;
v) promuovere ed attuare quant'altro sia ritenuto utile
per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire
la partecipazione alla vita dell'Associazione;
Il Consiglio può delegare parte delle sue attribuzioni
o assegnare specifici incarichi al Presidente, nonché
ad uno o più Consiglieri o a gruppi di essi, fatta
eccezione per la redazione del bilancio preventivo e consuntivo,
determinando i limiti della delega.
Particolari poteri di rappresentanza e di firma sociale
possono essere conferiti dal Consiglio Direttivo, che
ne determina i limiti, anche a uno o più membri
dello stesso o a dipendenti e procuratori dell'Associazione,
tanto separatamente che congiuntamente.
Articolo 15 - Presidente
Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria.
A tal fine, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato
del Presidente in carica, il Consiglio Direttivo elegge,
a scrutinio segreto una Commissione di designazione, composta
di tre componenti scelti tra rappresentanti dei soci dell’Associazione
che abbiano maturato una significativa esperienza di cariche
associative e della quale non può far parte il
Presidente in carica.
La Commissione ha il compito di esperire in via riservata
la più ampia consultazione degli associati allo
scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno
o più candidati, che riscuotono il consenso dei
soci.
La Commissione sottopone al Consiglio Direttivo le indicazioni
emerse e devono comunque essere sottoposte al voto del
Consiglio Direttivo quelle candidature che risultino appoggiate
per iscritto almeno dal 15% dei voti assembleari.
Sulla base della relazione della Commissione il Consiglio
Direttivo, mediante votazione a scrutinio segreto, individua
il nome di un candidato all’elezione da proporre
all’Assemblea.
L’Assemblea elegge il Presidente votando su tale
proposta. Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta
la procedura di designazione.
Il Presidente dura in carica 4 anni, scade in occasione
dell'Assemblea ordinaria degli anni dispari e può
essere rieletto per un secondo quadriennio consecutivo
a quello della prima elezione,con voto favorevole dell’unanimità
degli aventi diritto al voto . Può essere ulteriormente
rieletto solo se trascorso un intervallo pari ad un quadriennio.
Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza
legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in
giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio,
nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a
tutte le altre funzioni previste dal presente statuto.
Il Presidente sovrintende, coordina e controlla l'attività
del Vice Presidente, dei componenti del Consiglio Direttivo
e del Segretario Generale, ai quali può delegare,
congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni,
conferendo delega per il compimento di singoli atti nell'ambito
della normale attività operativa, ivi compresa
la gestione dei conti bancari ed il versamento dei contributi
previdenziali e fiscali, determinando i limiti della delega.
In caso di assenza o di impedimento il Presidente è
sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente.
Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova
elezione deve essere tenuta entro sei mesi ed il Presidente
eletto dura in carica sino all'Assemblea ordinaria nella
quale sarebbe scaduto il suo predecessore.
Articolo 16 - Vice Presidente
Nella realizzazione del programma quadriennale di attività, nella
conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il
Presidente è affiancato dal Vice Presidente.
A tal fine, in una riunione successiva a quella di designazione
ed antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, il
Presidente designato presenta al Consiglio Direttivo gli
indirizzi generali per il proprio mandato, il programma
di attività per il quadriennio e propone il nome
del Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo vota il programma e la proposta
concernente il Vice Presidente per la successiva deliberazione
da parte dell'Assemblea.
L'Assemblea vota contestualmente il programma e la proposta
concernente il Vice Presidente e le relative deleghe affidate.
Tali deleghe potranno riguardare l’approfondimento
di temi, la risoluzione di problemi nonché l’attuazione
dei programmi relativi alle aree di attività di
interesse associativo.
Il Vice Presidente dura in carica un quadriennio, scade
contemporaneamente al Presidente e può essere rieletto
per un secondo quadriennio; può essere ulteriormente
rieletto solo se trascorso un intervallo pari ad un quadriennio;
in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza,
esso decade con la nomina del successore.
Nel caso che venga a mancare il Vice Presidente durante
il quadriennio di carica, su proposta del Presidente,
il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione.
Il nuovo Vice Presidente rimane in carica sino alla scadenza
del Presidente.
Articolo 17 - Probiviri
L’Assemblea di ogni quadriennio, negli anni pari, elegge, a scrutinio
segreto, 5 Probiviri, i quali durano in carica quattro
anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.
Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo
di 5 preferenze nell’ambito di una lista che sia
composta da un numero di candidati superiore ai seggi
da ricoprire.
A tal fine, nel convocare l’Assemblea chiamata all’elezione,
il Presidente invita gli associati a far pervenire per
iscritto le candidature in tempo utile perché siano
sottoposte alla votazione.
Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche
persone che non abbiano diretta responsabilità
d’impresa.
La carica di Proboviro è incompatibile con la carica
di Presidente o di Proboviro di un’altra organizzazione
confederata e di Confindustria, nonché con ogni
altra carica interna all’Associazione di appartenenza.
Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle
parti, la risoluzione delle controversie di qualunque
natura insorte tra le Associate e che non si siano potute
definire bonariamente, nonché tra i singoli Associati
e l’Associazione
A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale
chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna
parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro
di sua fiducia, scelto tra i 5 Probiviri eletti dall’Assemblea.
Il Presidente del predetto collegio è scelto tra
i 5 Probiviri con l’accordo dei due Probiviri nominati
dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà
richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente
del Tribunale di Roma che provvederà alla scelta,
sempre tra i 5 Probiviri eletti dall’Assemblea.
Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri
sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre
alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste
dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal
Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.
Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le
regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per
risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche
presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento
confederale.
Il collegio arbitrale giudica secondo equità e
le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.
Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro
60 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito
e ha avviato l’esame della controversia; tale termine
è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30
giorni.
Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate
e al Presidente dell’Associazione entro cinque giorni
dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile,
fatto salvo l’appello ai Probiviri di Confindustria.
In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica
ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata;
a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione,
di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale
può fornire elementi di orientamento per la risoluzione
delle controversie stesse.
L’interpretazione del presente statuto, nonché
di ogni altra norma regolativa dell’Associazione
è di esclusiva competenza dei Probiviri.
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, la decadenza
dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli
organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle
nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere
incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.
Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali
non sussista una controversia, i 5 Probiviri eletti dall’Assemblea
designano, all’inizio di ogni anno solare e a maggioranza
tra loro, 2 Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative
e/o disciplinari.
L’esame di eventuali controversie connesse alle
attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle
disciplinari, spetta ai restanti 3 Probiviri eletti dall’Assemblea,
convocati in collegio speciale.
I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri
casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di
esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti
all'uopo stabiliti.
Articolo 18 - Collegio dei Revisori contabili
L'Assemblea ordinaria elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di 3
Revisori contabili effettivi, nonché 2 supplenti,
scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei
soci dell’Associazione, in una lista di almeno 6
candidati.
A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea,
il Presidente sollecita la richiesta delle candidature
con comunicazione diretta a tutte le imprese associate.
Almeno un Revisore effettivo deve avere la qualifica di
Revisore ufficiale contabile.
Ciascun socio può votare per non più di
due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i 3
candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti
i successivi candidati in ordine di numero di preferenze
raccolte; in caso di parità viene eletto quello
più anziano di età.
I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.
I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano
in carica 4 anni, scadono in occasione dell'Assemblea
ordinaria degli anni pari e sono rieleggibili senza limiti
di mandato.
Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento
della gestione economica e finanziaria e ne riferisce
all'Assemblea con la relazione sui bilanci.
I Revisori contabili assistono alle riunioni dell'Assemblea
e del Consiglio Direttivo.
Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore
effettivo il Revisore contabile supplente subentra a quelli
effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in
caso di parità subentra quello più anziano
di età.
Articolo 19 - Disposizioni generali sulle cariche
Per rappresentanti delle imprese aderenti all’Associazione si
intendono il titolare, il legale rappresentante quale
risulta dal Registro delle imprese della Confindustria,
un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori
generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio
di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì
considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente
espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti
dell'impresa.
La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna
altra carica dell’Associazione. La carica di Proboviro
e di Revisore contabile è incompatibile con ogni
altra carica dell’Associazione.
Le cariche sono riservate ai rappresentanti dei soci,
fatte salve quelle di cui agli articoli 17 e 18 del presente
statuto.
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
In conformità alle norme stabilite in sede confederale
riguardo le cariche direttive del sistema, l'accesso alle
cariche direttive di Presidenza e del Consiglio Direttivo
dell’Associazione, è condizionato alla regolarità
dell'inquadramento dell'impresa rappresentata ed al rispetto
di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali
in tema di incompatibilità tra cariche politiche
e cariche associative
Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato
le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore
alla metà del mandato stesso.
Articolo 20 - Segretario Generale
Il Segretario Generale dell'Associazione provvede all'esecuzione delle
deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché delle
disposizioni del Presidente; sovrintende alle strutture
ed al personale dell'Associazione stessa provvedendo anche
al compimento degli atti formali necessari per il suo
normale funzionamento, con facoltà di conferire,
in questo ambito, specifiche attribuzioni ai collaboratori,
in via individuale o collettiva; prende, inoltre, parte
di diritto alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio
Direttivo dell'Associazione senza diritto di voto.
Articolo 21 - Fondo comune e contributi associativi
Le Associate assicurano il finanziamento dell'Associazione mediante
il versamento di un contributo determinato ogni anno dall'Assemblea
delle Associate, su proposta del Consiglio Direttivo,
in sede di approvazione del bilancio preventivo.
Il fondo comune dell’Associazione è costituito:
a) dai contributi;
b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo
devoluti all’Associazione
Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento
dell’Associazione.
I contributi annuali ordinari sono costituiti da un importo
fisso – in caso di aziende appartenenti allo stesso
Gruppo l’importo fisso è da versare un’unica
volta per tutte le società del Gruppo - e da una
quota variabile, definiti entrambi secondo le modalità
individuate e proposte dal Consiglio Direttivo. Per le
adesioni avvenute in corso di esercizio, contributi o
altri oneri associativi sono dovuti in proporzione alla
residua frazione dell'esercizio stesso.
La quota variabile è determinata sulla base del
fatturato riferito all’ultimo esercizio approvato,
così come risultante da apposita dichiarazione
formale dell'Associata stessa da inviarsi all'Associazione
entro il 28 febbraio di ogni anno.
Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata
dell’Associazione e pertanto i soci che, per qualsiasi
motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento,
non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed
assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.
In ogni caso, durante la vita dell’Associazione
non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo
indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché
fondi, riserve o capitale.
Articolo 22 - Esercizio sociale e bilanci
L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il primo trimestre dell'anno deve essere compilato
il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo al 31
dicembre, da sottoporre all'Assemblea insieme alla relazione
del Collegio dei Revisori contabili.
Il bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso
a Confindustria, secondo quanto previsto dall’apposito
regolamento confederale.
In ogni caso i bilanci dovranno essere presentati al Collegio
dei Revisori contabili almeno venti giorni prima della
data fissata per l'Assemblea.
Articolo 23 - Modificazioni statutarie
Le modificazioni dello statuto sono deliberate dall’Assemblea
straordinaria con il voto favorevole di almeno i due terzi
dei voti presenti e che rappresentino almeno i due quinti
dei voti spettanti a tutti i soci.
In casi particolari, il Consiglio Direttivo può
sottoporre ai soci, mediante referendum tra gli stessi,
le modificazioni dello statuto da approvare con la maggioranza
assoluta dei voti spettanti a tutti i soci.
Ai soci che in sede di votazione o di referendum abbiano
dissentito dalle modificazioni adottate è consentito
il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata
A.R., entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione
delle modifiche stesse.
Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso
ha effetto dal primo gennaio dell’anno successivo.
Articolo 24 - Scioglimento
Quando venga domandato lo scioglimento dell’Associazione da un
numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della
totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita
Assemblea per deliberare in proposito.
Tale Assemblea da convocarsi per lettera raccomandata,
delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci
che rappresentino almeno due terzi della totalità
dei voti spettanti a tutti i soci.
L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina
i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione
delle eventuali attività patrimoniali residue.
Tali eventuali attività patrimoniali residue possono
essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità
analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito
l’organismo di controllo previsto dalla legge.