Home Page  |  Cerca  |  Mappa del Sito  |  Links  |  Contatti  |  E-mail Assaereo                

HOME PAGE

ASSAEREO
    Chi siamo
    Statuto
    Struttura

ASSOCIATE

ELENCO SCIOPERI

NEWS
    News trasporto aereo
    Comunicati Stampa

DOCUMENTI

NORMATIVA

RASSEGNA ASSAEREO

Assaereo

Associzione Nazionale Vettori e
Operatori del Trasporto Aereo

Viale delle Arti, 123
(già Via della Corona Boreale, 86)
00054 Fiumicino - Roma


LO STATUTO DI ASSAEREO
Vedi anche:

Mappa stradale per raggiungere Assaereo

Compagnie associate ad Assaereo



Titolo I - COSTITUZIONE E SCOPI
Articolo 1 - Costituzione
Articolo 2 - Scopi
 
Titolo II - SOCI
Articolo 3 - Perimetro della rappresentanza
Articolo 4 - Ammissione e durata
Articolo 5 - Diritti dei soci
Articolo 6 - Doveri dei soci
Articolo 7 - Sanzioni
Articolo 8 - Cessazione della condizione di socio
 
Titolo III - ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 9 - Organi dell'Associazione
Articolo 10 - Assemblea
Articolo 11 - Riunioni, convocazione, costituzione e deliberazioni dell'Assemblea
Articolo 12 - Attribuzioni dell'Assemblea
Articolo 13 - Composizione, modalità di funzionamento Consiglio Direttivo
Articolo 14 - Attribuzioni Consiglio Direttivo
Articolo 15 - Presidente
Articolo 16 - Vice Presidente
Articolo 17 - Probiviri
Articolo 18 - Collegio dei Revisori contabili
Articolo 19 - Disposizioni generali sulle cariche
Articolo 20 - Segretario Generale
 
Titolo IV - FONDO COMUNE E BILANCI
Articolo 21 - Fondo comune e contributi associativi
Articolo 22 - Esercizio sociale e bilanci
 
Titolo V - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 23 - Modificazioni statutarie
Articolo 24 - Scioglimento



Articolo 1 - Costituzione

E’ costituita, con durata illimitata, una associazione senza scopo di lucro la cui denominazione è “Associazione Nazionale Vettori ed Operatori del Trasporto Aereo – ASSAEREO”, in appresso, in forma abbreviata, anche: "ASSAEREO" o "Associazione"
L’Associazione, con sede legale in Fiumicino (Roma), viale delle Arti 123, aderisce alla Confindustria e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi, assumendo così il ruolo di componente nazionale di categoria del sistema della rappresentanza dell’industria Italiana, quale definito dallo statuto della Confederazione stessa. In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri soci.
L'Associazione adotta il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi, che costituiscono parte integrante del presente statuto, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i soci alla sua osservanza.
Su delibera del Consiglio Direttivo, l’Associazione può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni o uffici staccati in altre località della provincia”.

Articolo 2 - Scopi

L'Associazione si propone di:
a) rappresentare e/o assistere, su specifica richiesta, le Aziende associate, in materia di rapporti di lavoro nei confronti di autorità pubbliche e di altre istituzioni, nella stipulazione di accordi o di contratti collettivi di lavoro nonché nelle controversie di lavoro collettive ed individuali. Nelle vertenze sindacali a livello nazionale agisce di concerto con le altre organizzazioni datoriali cui eventualmente aderiscono gli Associati, nel rispetto delle singole autonomie, riservandosi, di volta in volta la delega dell'iniziativa sindacale in caso di eventuale adesione di Assaereo a federazioni datoriali di categoria;
b) tutelare e rafforzare la posizione delle Associate, valorizzando nelle sedi più appropriate - anche a livello internazionale - la loro funzione, promuovendo e incoraggiando ogni iniziativa idonea al loro miglioramento ed allo sviluppo delle loro attività, nonché impostando, coordinando e - se necessario - facendo proprie le azioni dirette alla salvaguardia degli interessi comuni;
c) rappresentare in via generale e permanente - eventualmente d'intesa con le associazioni aderenti - le Associate davanti alle Autorità statali ed amministrative locali, nonché nei confronti di enti e società nazionali ed internazionali, pubblici o privati, per le tematiche di natura tecnico-economica aventi rilievo o riflessi sul trasporto aereo, riguardanti sia la gestione delle imprese, sia - più in generale - norme, direttive e quant'altro costituisce il quadro di prescrizione incidente sui costi e sulle altre componenti economiche della gestione d'impresa nel settore. In tali sedi - attraverso interventi, proposte e raccomandazioni - saranno perseguite risoluzioni, orientamenti ed intese ispirati alla tutela degli interessi morali e materiali delle Associate;
d) incrementare la collaborazione tra le Associate, intensificandone gli incontri e lo scambio di informazioni, nonché proponendo e approfondendo i temi di comune interesse;
e) raccogliere documentazione, dati ed informazioni sull'evoluzione del settore; studiare le tematiche di più rilevante ed immediato interesse per le Associate, organizzando, fra l'altro, dibattiti e convegni, nonché indagini e ricerche, anche per conto di enti o istituzioni pubblici o privati;
f) curare l'immagine della categoria delle Associate ed i suoi rapporti con l'opinione pubblica, nonché favorire i contatti della stessa con organizzazioni aventi competenze affini o complementari;
g) assistere le Associate in tutti i casi in cui l'intervento richiesto sia conforme alle finalità ed alla natura dell'Associazione;
h) svolgere ogni altra attività necessaria per i servizi di interesse delle Associate.
L'Associazione potrà assumere ogni iniziativa atta al perseguimento dei fini istituzionali di cui al presente articolo, compiendo tutti gli atti e le operazioni di qualsiasi natura, ritenuti necessari od utili per la realizzazione degli scopi sociali, ivi inclusa la costituzione di enti, nonché l'adesione o la partecipazione a soggetti collettivi pubblici o privati, nazionali o internazionali, aventi finalità analoghe e coerenti con quanto previsto dal presente Statuto.
L’Associazione è apolitica, realizza i suoi scopi in modo autonomo ed indipendente. La sua attività si svolge nel quadro della ripartizione dei ruoli organizzativi e delle prestazioni di rappresentanza e di servizio fissata da Confindustria.

Articolo 3 - Perimetro della rappresentanza

Possono aderire ad Assaereo come soci effettivi:
a) le imprese, con sede legale nel territorio nazionale, esercitanti attività di vettore aereo e/o altre attività, sempre nell'ambito del trasporto aereo, a queste collegate, nonché le associazioni da tali imprese costituite che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza. Possono altresì aderire le imprese, con sede legale diversa, che abbiano comunque nel territorio nazionale stabilimenti e/o attività sussidiarie, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento confederale;
b) le imprese, sempre con sede legale nel territorio nazionale, che operano in settori di mercato in via di liberalizzazione o il cui capitale sia detenuto in misura superiore al 20% da soggetti pubblici o nelle quali il soggetto pubblico goda di diritti speciali o della possibilità di nominare e/o controllare gli organi di gestione in tutto o in parte;
c) i consorzi di produzione di beni e/o servizi composti da imprese di cui alle precedenti lettere;
Possono inoltre aderire all’Associazione, in qualità di soci aggregati, con modalità specifiche stabilite dal Consiglio Direttivo, altre realtà imprenditoriali che presentino elementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con l’imprenditoria istituzionalmente rappresentata.
Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell’Associazione, nel rispetto del regolamento confederale in materia.
Tutti i soci, come sopra descritti, vengono iscritti nel Registro delle Imprese dell’Associazione e nell’analogo registro tenuto dalla Confindustria, la quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l’appartenenza dell’impresa al sistema.


Articolo 4 - Ammissione e durata

La domanda di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, deve essere indirizzata al Presidente dell’Associazione. La domanda deve contenere l’espressa accettazione delle norme del presente statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti nonché del Codice etico confederale e della Carta dei valori associativi. I rappresentanti delle imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice etico confederale. Nella domanda dovranno essere specificate le generalità del titolare o del legale rappresentante dell’azienda, la natura dell’attività esercitata, l’ubicazione dell’impresa e deve essere accompagnata da copia dello statuto dell'impresa o associazione richiedente l'adesione, dall'atto degli organi di quest'ultima competenti a deliberare in materia, da un'apposita dichiarazione formale contenente l'indicazione del fatturato e del numero dei dipendenti dell’ultimo esercizio approvato. Le domande vengono approvate dal Consiglio Direttivo. In caso di pronuncia negativa del Consiglio Direttivo, l’impresa può richiedere un riesame della domanda da parte del Collegio dei Probiviri che deciderà, in modo definitivo, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo. L’adesione impegna il socio per un biennio, che decorrerà dal primo giorno del semestre solare in cui è stata presentata la domanda di iscrizione. All’atto dell’ammissione il socio si obbliga al pagamento in favore dell’Associazione dei contributi associativi. L’Associazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro di Roma nei confronti dei soci morosi o inadempienti che restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi. L’adesione si intende automaticamente rinnovata di biennio in biennio qualora il socio non presenti le sue dimissioni, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza del biennio. Ai soli effetti della quantificazione dei contributi associativi, l’adesione decorre dal mese di ammissione. Il cambio di ragione sociale, nonché della proprietà dell’Azienda, non estingue il rapporto associativo.

Articolo 5 - Diritti dei soci

I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall’Associazione e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale.
Restano, invece, escluse per i soci aggregati tutte quelle prestazioni che comportino l’assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte dell’Associazione.
I soci effettivi, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi dell’Associazione e dei Comitati Permanenti, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente statuto.
Il diritto di elettorato passivo dei soci aggregati è limitato all’Assemblea dell’Associazione come indicato nel successivo art. 10.
Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all’Associazione ed al sistema confederale nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dall’apposito regolamento.


Articolo 6 - Doveri dei soci

L'adesione all’Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente statuto, le normative e le disposizioni attuative dello stesso nonché il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi.
L'attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dall’Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.
Le stesse imprese, inoltre, hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al sistema confederale.
In particolare il socio deve:
* partecipare attivamente alla vita associativa;
* applicare convenzioni, contratti collettivi nazionali di lavoro ed ogni altro accordo stipulato dall'Associazione;
* osservare le deliberazioni degli Organi dell’Associazione, astenendosi da ogni iniziativa in contrasto con esse;
* non fare contemporaneamente parte di Associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per scopi analoghi;
* fornire all'Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari all'aggiornamento del "Registro delle Imprese", o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
* versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati dall'Associazione.
Nel caso di gruppi di imprese facenti capo ad un unico organismo di controllo, sussiste per tutte le imprese del gruppo l'obbligo dell'adesione all'Associazione.
L’Associazione, inoltre, è impegnata a promuovere il completo inquadramento delle proprie imprese associate nelle componenti territoriali del sistema confederale, anche attraverso la stipula di convenzioni di inquadramento.


Articolo 7 - Sanzioni

I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:
- sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea dell’Associazione;
- censura dal Presidente dell'Associazione, comunicata per iscritto e motivata;
- sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;
- decadenza dei rappresentanti dell’impresa che ricoprono cariche direttive nell’Associazione;
- decadenza dei rappresentanti dell’impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna dell’Associazione;
- sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto o dal Codice etico confederale
Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, od anche cumulativamente, dal Consiglio Direttivo.
E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Probiviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.


Articolo 8 - Cessazione della condizione di socio

La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni, mediante disdetta firmata dal rappresentante legale della società associata ed inviata con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del biennio, a norma dell’art. 4;
b) per cessazione dell'attività esercitata, dal momento della formale comunicazione;
c) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
d) per espulsione nei casi previsti dall'articolo 7.
In ogni caso il socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti, a norma del presente Statuto.
Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Associazione e del sistema confederale.
Quale che sia la causa della cessazione del rapporto associativo, l'Associata è tenuta all'assolvimento dell'obbligo contributivo, che permane per l'intero biennio nel corso del quale si è verificata la predetta causa di cessazione.


Articolo 9 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente e un Vice Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) i Probiviri.

Articolo 10 - Assemblea

L’Assemblea è composta dai rappresentanti di tutte le imprese associate in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi che può essere effettuato fino al giorno precedente la data dell’Assemblea.
Le imprese non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di intervento nella discussione.
Ogni impresa può farsi rappresentare da altra impresa associata e può rappresentare non più di un’impresa mediante delega scritta. È tuttavia ammessa una pluralità di deleghe per aziende facenti capo ad uno stesso Gruppo societario.
I voti spettanti in Assemblea a ciascuna impresa associata e attribuiti, semprechè in regola con gli obblighi di cui al primo comma, vengono determinati in base al fatturato riferito all’ultimo esercizio chiuso delle stesse secondo il seguente schema:
* Fino a €.100.000.000,00 (centomilioni): 1 voto;
* Oltre €.100.000.000,00 (centomilioni) e fino a €.500.000.000,00 (cinquecentomilioni): 5 voti;
* Oltre €.500.000.000,00 (cinquecentomilioni) e fino a €.1.000.000.000,00 (unmiliardo): 10 voti;
* Oltre €.1.000.000.000,00 (unmiliardo): 15 voti
Ai soci aggregati è attribuito un solo voto.
Il numero dei voti spettanti a ciascuna impresa associata sarà annotato in apposito registro; di esso potranno prenderne visione solo le aziende in regola con il versamento dei contributi associativi.
Nell’inviare la convocazione l’Associazione è tenuta a comunicare all’azienda associata il numero dei voti cui ha diritto, che sarà esercitato una volta effettuate le verifiche di cui al primo comma del presente articolo, ed a tenere a sua disposizione la documentazione relativa.
All’Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Revisori contabili, i Probiviri ed il Segretario Generale.


Articolo 11 - Riunioni, convocazione, costituzione e deliberazioni dell’Assemblea

L'Assemblea si riunisce:
a) in via ordinaria, una volta all'anno, al massimo entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio solare;
b) in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo o ne facciano richiesta tanti soci che corrispondano complessivamente ad almeno un quinto dei voti spettanti al complesso degli associati, oppure ne faccia richiesta il Consiglio dei Revisori contabili, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.
La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.
L'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, a mezzo fax o posta elettronica almeno dieci giorni prima della data della riunione.
In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a cinque giorni.
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti tanti rappresentanti delle Associate che dispongano della maggioranza del totale dei voti spettanti a tutte le Associate; in seconda convocazione la costituzione è valida quando siano presenti tanti rappresentanti che dispongano di almeno un terzo del totale dei voti spettanti a tutte le Associate.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda una maggioranza diversa.
I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate.
Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente.
Le deliberazioni dell’Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario dell’Assemblea. Funge da segretario il Segretario Generale dell’Associazione o, in caso di sua assenza, una persona designata dall’Assemblea.

Articolo 12 - Attribuzioni dell'Assemblea

Spetta all’Assemblea Ordinaria:
a) eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
b) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
c) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori contabili;
d) eleggere i Probiviri;
e) approvare gli indirizzi generali ed il programma di attività proposti dal Presidente;
f) determinare gli indirizzi e le direttive di massima dell'attività dell’Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell’Associazione stessa;
g) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
i) approvare i contributi;
m) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
Spetta all’Assemblea straordinaria:
a) modificare il presente statuto;
b) sciogliere l’Associazione e nominare uno o più liquidatori;

Articolo 13 - composizione, modalità di funzionamento Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 18, compresi il Presidente ed il Vice Presidente.
Ciascun Socio effettivo con fatturato pari o superiore a 100.000.000 di euro, in regola con il pagamento dei contributi, ha diritto a candidare per l’elezione in Assemblea almeno un membro del Consiglio Direttivo secondo il seguente schema:
* 1 membro per ogni Associata con fatturato compreso tra €.100.000.000,00 (centomilioni) e € 400.000.000,00 (quattrocentomilioni);
* 2 membri per ogni Associata con fatturato compreso tra €.400.000.000,00 (quattrocentomilioni) e € 700.000.000,00 (settecentomilioni);
* 3 membri per ogni Associata con fatturato compreso tra €.700.000.000,00 (settecentomilioni) e € 1.000.000.000,00 (un miliardo);
* 5 membri per ogni Associata con fatturato superiore a € 1.000.000.000,00 (un miliardo).
- un rappresentante comune per le Associate con meno di 100 milioni di fatturato, che può essere nominato dalla maggioranza dei rappresentanti delle predette Associate, in regola con i contributi;
- un rappresentante unico per le associazioni eventualmente aderenti all'ASSAEREO alla data dell'Assemblea.
Il numero di componenti del Consiglio Direttivo è stabilito dall’Assemblea.
I componenti del Consiglio Direttivo eletti dall’Assemblea durano in carica 4 anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari. Essi sono rieleggibili.
Nel caso vengano a mancare uno o più componenti durante il quadriennio in carica essi sono sostituiti dall’Assemblea. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza normale del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, ogni 3 mesi od ogni qualvolta lo giudichi necessario o quando ne faccia richiesta almeno la metà dei suoi componenti.
La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a 2 giorni, a mezzo fax o posta elettronica.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elencazione degli argomenti da trattare.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente almeno la metà dei componenti in carica.
Ciascun componente ha diritto ad un voto, e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.
Il Consiglio nomina il proprio Segretario, scegliendolo anche fuori dal proprio ambito.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa di diritto il Segretario Generale dell'Associazione.
Le delibere del Consiglio Direttivo devono constare da verbale redatto e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.


Articolo 14 - Attribuzioni Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto il presente Statuto riserva espressamente alla competenza degli altri Organi Sociali.
Spetta al Consiglio Direttivo:
a) stabilire l’azione a breve termine dell’Associazione e decidere i piani per l’azione a medio e lungo termine;
b) dirigere l'attività dell’Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e controllarne i risultati;
c) deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dall’Assemblea;
d) decidere sulle domande di ammissione di cui al precedente articolo 4;
e) deliberare in merito alla cessazione del rapporto associativo per la perdita dei requisiti previsti dal presente statuto;
f) nominare o revocare il Segretario Generale conferendo e revocando allo stesso i relativi poteri;
g) nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori;
h) eleggere, revocare e designare i rappresentanti esterni dell’Associazione;
i) deliberare su ogni impegno patrimoniale eccedente l’ordinaria amministrazione, definendone la consistenza dell’onere e le modalità di copertura;
j) sovrintendere alla gestione del fondo comune e predisporre i bilanci consuntivi e preventivi ai fini delle successive deliberazioni dell’Assemblea;
k) proporre all’Assemblea i criteri per la fissazione dei contributi ordinari e straordinari di cui al successivo art. 21 determinandone gli importi; assumere le decisioni relative alle modalità di calcolo e di riscossione dei contributi stessi;
l) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano all’Assemblea, alla quale deve però riferire nella sua prima riunione;
m) approvare, su proposta del Presidente, le direttive per la struttura e l’organico, necessarie per il funzionamento dell’Associazione;
n) esercitare gli altri compiti previsti dal presente statuto.
o) nominare la Commissione di designazione;
p) proporre all’Assemblea il Presidente ed il Vice Presidente;
q) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
r) deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
s) indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
t) adottare le sanzioni;
u) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente statuto;
v) promuovere ed attuare quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione alla vita dell'Associazione;
Il Consiglio può delegare parte delle sue attribuzioni o assegnare specifici incarichi al Presidente, nonché ad uno o più Consiglieri o a gruppi di essi, fatta eccezione per la redazione del bilancio preventivo e consuntivo, determinando i limiti della delega.
Particolari poteri di rappresentanza e di firma sociale possono essere conferiti dal Consiglio Direttivo, che ne determina i limiti, anche a uno o più membri dello stesso o a dipendenti e procuratori dell'Associazione, tanto separatamente che congiuntamente.


Articolo 15 - Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria.
A tal fine, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, il Consiglio Direttivo elegge, a scrutinio segreto una Commissione di designazione, composta di tre componenti scelti tra rappresentanti dei soci dell’Associazione che abbiano maturato una significativa esperienza di cariche associative e della quale non può far parte il Presidente in carica.
La Commissione ha il compito di esperire in via riservata la più ampia consultazione degli associati allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati, che riscuotono il consenso dei soci.
La Commissione sottopone al Consiglio Direttivo le indicazioni emerse e devono comunque essere sottoposte al voto del Consiglio Direttivo quelle candidature che risultino appoggiate per iscritto almeno dal 15% dei voti assembleari.
Sulla base della relazione della Commissione il Consiglio Direttivo, mediante votazione a scrutinio segreto, individua il nome di un candidato all’elezione da proporre all’Assemblea.
L’Assemblea elegge il Presidente votando su tale proposta. Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione.
Il Presidente dura in carica 4 anni, scade in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni dispari e può essere rieletto per un secondo quadriennio consecutivo a quello della prima elezione,con voto favorevole dell’unanimità degli aventi diritto al voto . Può essere ulteriormente rieletto solo se trascorso un intervallo pari ad un quadriennio.
Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto.
Il Presidente sovrintende, coordina e controlla l'attività del Vice Presidente, dei componenti del Consiglio Direttivo e del Segretario Generale, ai quali può delegare, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa, ivi compresa la gestione dei conti bancari ed il versamento dei contributi previdenziali e fiscali, determinando i limiti della delega.
In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente.
Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.


Articolo 16 - Vice Presidente

Nella realizzazione del programma quadriennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato dal Vice Presidente.
A tal fine, in una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta al Consiglio Direttivo gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività per il quadriennio e propone il nome del Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo vota il programma e la proposta concernente il Vice Presidente per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea.
L'Assemblea vota contestualmente il programma e la proposta concernente il Vice Presidente e le relative deleghe affidate.
Tali deleghe potranno riguardare l’approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l’attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.
Il Vice Presidente dura in carica un quadriennio, scade contemporaneamente al Presidente e può essere rieletto per un secondo quadriennio; può essere ulteriormente rieletto solo se trascorso un intervallo pari ad un quadriennio; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, esso decade con la nomina del successore.
Nel caso che venga a mancare il Vice Presidente durante il quadriennio di carica, su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione. Il nuovo Vice Presidente rimane in carica sino alla scadenza del Presidente.


Articolo 17 - Probiviri

L’Assemblea di ogni quadriennio, negli anni pari, elegge, a scrutinio segreto, 5 Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.
Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di 5 preferenze nell’ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.
A tal fine, nel convocare l’Assemblea chiamata all’elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.
Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d’impresa.
La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un’altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all’Associazione di appartenenza.
Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le Associate e che non si siano potute definire bonariamente, nonché tra i singoli Associati e l’Associazione
A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i 5 Probiviri eletti dall’Assemblea.
Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i 5 Probiviri con l’accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Roma che provvederà alla scelta, sempre tra i 5 Probiviri eletti dall’Assemblea.
Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.
Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.
Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.
Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l’esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.
Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell’Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l’appello ai Probiviri di Confindustria.
In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.
L’interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell’Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.
Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i 5 Probiviri eletti dall’Assemblea designano, all’inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, 2 Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.
L’esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti 3 Probiviri eletti dall’Assemblea, convocati in collegio speciale.
I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.


Articolo 18 - Collegio dei Revisori contabili

L'Assemblea ordinaria elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di 3 Revisori contabili effettivi, nonché 2 supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci dell’Associazione, in una lista di almeno 6 candidati.
A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le imprese associate.
Almeno un Revisore effettivo deve avere la qualifica di Revisore ufficiale contabile.
Ciascun socio può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i 3 candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.
I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.
I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica 4 anni, scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari e sono rieleggibili senza limiti di mandato.
Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sui bilanci.
I Revisori contabili assistono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo il Revisore contabile supplente subentra a quelli effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.


Articolo 19 - Disposizioni generali sulle cariche

Per rappresentanti delle imprese aderenti all’Associazione si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa.
La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell’Associazione. La carica di Proboviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell’Associazione.
Le cariche sono riservate ai rappresentanti dei soci, fatte salve quelle di cui agli articoli 17 e 18 del presente statuto.
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema, l'accesso alle cariche direttive di Presidenza e del Consiglio Direttivo dell’Associazione, è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata ed al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative
Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.


Articolo 20 - Segretario Generale

Il Segretario Generale dell'Associazione provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché delle disposizioni del Presidente; sovrintende alle strutture ed al personale dell'Associazione stessa provvedendo anche al compimento degli atti formali necessari per il suo normale funzionamento, con facoltà di conferire, in questo ambito, specifiche attribuzioni ai collaboratori, in via individuale o collettiva; prende, inoltre, parte di diritto alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo dell'Associazione senza diritto di voto.


Articolo 21 - Fondo comune e contributi associativi

Le Associate assicurano il finanziamento dell'Associazione mediante il versamento di un contributo determinato ogni anno dall'Assemblea delle Associate, su proposta del Consiglio Direttivo, in sede di approvazione del bilancio preventivo.
Il fondo comune dell’Associazione è costituito:
a) dai contributi;
b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all’Associazione
Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell’Associazione.
I contributi annuali ordinari sono costituiti da un importo fisso – in caso di aziende appartenenti allo stesso Gruppo l’importo fisso è da versare un’unica volta per tutte le società del Gruppo - e da una quota variabile, definiti entrambi secondo le modalità individuate e proposte dal Consiglio Direttivo. Per le adesioni avvenute in corso di esercizio, contributi o altri oneri associativi sono dovuti in proporzione alla residua frazione dell'esercizio stesso.
La quota variabile è determinata sulla base del fatturato riferito all’ultimo esercizio approvato, così come risultante da apposita dichiarazione formale dell'Associata stessa da inviarsi all'Associazione entro il 28 febbraio di ogni anno.
Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell’Associazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.
In ogni caso, durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.


Articolo 22 - Esercizio sociale e bilanci

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il primo trimestre dell'anno deve essere compilato il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo al 31 dicembre, da sottoporre all'Assemblea insieme alla relazione del Collegio dei Revisori contabili.
Il bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto dall’apposito regolamento confederale.
In ogni caso i bilanci dovranno essere presentati al Collegio dei Revisori contabili almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.


Articolo 23 - Modificazioni statutarie

Le modificazioni dello statuto sono deliberate dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti e che rappresentino almeno i due quinti dei voti spettanti a tutti i soci.
In casi particolari, il Consiglio Direttivo può sottoporre ai soci, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello statuto da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci.
Ai soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.
Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell’anno successivo.


Articolo 24 - Scioglimento

Quando venga domandato lo scioglimento dell’Associazione da un numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito.
Tale Assemblea da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.
L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.
Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge.






Assaereo: Associazione Nazionale Vettori e Operatori del Trasporto Aereo
Sito ottimizzato per una visualizzazione con Internet Explorer 5.0 o superiore - risoluzione 800 x 600