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RASSEGNA ASSAEREO

Assaereo

Associzione Nazionale Vettori e
Operatori del Trasporto Aereo

Viale delle Arti, 123
(già Via della Corona Boreale, 86)
00054 Fiumicino - Roma


LO STATUTO DI ASSAEREO
Vedi anche:

Mappa stradale per raggiungere Assaereo

Compagnie associate ad Assaereo



Articolo 1 - Costituzione
Articolo 2 - Scopi e funzioni
Articolo 3 - Adesione
Articolo 4 - Durata del rapporto associativo
Articolo 5 - Cessazione del rapporto associativo
Articolo 6 - Fondo comune e contributi associativi
Articolo 7 - Organi dell'Associazione
Articolo 8 - Assemblea delle Associate
Articolo 9 - Convocazione dell'Assemblea
Articolo 10 - Validità dell'Assemblea
Articolo 11 - Attribuzioni dell'Assemblea
Articolo 12 - Consiglio Direttivo
Articolo 13 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo
Articolo 14 - Riunioni del Consiglio Direttivo
Articolo 15 - Presidente e Vice Presidenti
Articolo 16 - Collegio dei Revisori dei Conti
Articolo 17 - Collegio dei Probiviri
Articolo 18 - Segretario Generale
Articolo 19 - Scioglimento dell'Associazione
Articolo 20 - Disposizioni generali

Articolo 1 - Costituzione

E' costituita, con sede in Roma, un'associazione senza scopo di lucro la cui denominazione è "Associazione Nazionale Vettori ed Operatori del Trasporto Aereo - ASSAEREO", in appresso, in forma abbreviata, anche: "ASSAEREO" o "Associazione". Dell'Associazione possono far parte le imprese nazionali esercitanti attività di vettore aereo e/o altre attività, sempre nell'ambito del trasporto aereo, a queste collegate, nonché le associazioni da tali imprese costituite, la cui domanda di adesione sia stata accolta dal Consiglio Direttivo ai sensi del successivo articolo 13, lett. e) del presente Statuto, che al riguardo decide in modo inappellabile. Possono inoltre aderire all'Associazione, in qualità di socio aggregato, in relazione alla tutela di interessi ricadenti sotto la legislazione nazionale, vettori ed imprese aventi scopi ed attività non confliggenti con i principi statutari di Assaereo e che, pur condividendo obiettivi e finalità generali dell'Associazione, non abbiano i requisiti per l'adesione diretta. Per l'adesione, quale socio aggregato, la domanda viene formulata dal rappresentante legale della organizzazione richiedente al Presidente della Associazione che la sottoporrà al voto del Consiglio direttivo. Ai soci aggregati non si applicano le disposizioni relative a diritti ed obblighi dei soci, con particolare riferimento a quanto previsto dagli articoli 6, comma 2 e 3, e 12. Sarà compito dell'Assemblea determinare l'importo del contributo forfettario annuo dovuto dai soci aggregati.

Articolo 2 - Scopi e funzioni

L'Associazione si propone di:
a) rappresentare e/o assistere, su specifica richiesta, le Aziende associate, in materia di rapporti di lavoro nei confronti di autorità pubbliche e di altre istituzioni, nella stipulazione di accordi o di contratti collettivi di lavoro nonché nelle controversie di lavoro collettive ed individuali. Nelle vertenze sindacali a livello nazionale agisce di concerto con le altre organizzazioni datoriali cui eventualmente aderiscono gli Associati, nel rispetto delle singole autonomie, riservandosi, di volta in volta la delega dell'iniziativa sindacale in caso di eventuale adesione di Assaereo a federazioni datoriali di categoria;
b) tutelare e rafforzare la posizione delle Associate, valorizzando nelle sedi più appropriate - anche a livello internazionale - la loro funzione, promuovendo e incoraggiando ogni iniziativa idonea al loro miglioramento ed allo sviluppo delle loro attività, nonché impostando, coordinando e - se necessario - facendo proprie le azioni dirette alla salvaguardia degli interessi comuni;
c) rappresentare in via generale e permanente - eventualmente d'intesa con le associazioni aderenti - le Associate davanti alle Autorità statali ed amministrative locali, nonché nei confronti di enti e società nazionali ed internazionali, pubblici o privati, per le tematiche di natura tecnico-economica aventi rilievo o riflessi sul trasporto aereo, riguardanti sia la gestione delle imprese, sia - più in generale - norme, direttive e quant'altro costituisce il quadro di prescrizione incidente sui costi e sulle altre componenti economiche della gestione d'impresa nel settore. In tali sedi - attraverso interventi, proposte e raccomandazioni - saranno perseguite risoluzioni, orientamenti ed intese ispirati alla tutela degli interessi morali e materiali delle Associate;
d) incrementare la collaborazione tra le Associate, intensificandone gli incontri e lo scambio di informazioni, nonché proponendo e approfondendo i temi di comune interesse;
e) raccogliere documentazione, dati ed inform ????azioni sull'evoluzione del settore; studiare le tematiche di più rilevante ed immediato interesse per le Associate, organizzando, fra l'altro, dibattiti e convegni, nonché indagini e ricerche, anche per conto di enti o istituzioni pubblici o privati;
f) curare l'immagine della categoria delle Associate ed i suoi rapporti con l'opinione pubblica, nonché favorire i contatti della stessa con organizzazioni aventi competenze affini o complementari;
g) assistere le Associate in tutti i casi in cui l'intervento richiesto sia conforme alle finalità ed alla natura dell'Associazione;
h) svolgere ogni altra attività necessaria per i servizi di interesse delle Associate.
L'Associazione potrà assumere ogni iniziativa atta al perseguimento dei fini istituzionali di cui al presente articolo, compiendo tutti gli atti e le operazioni di qualsiasi natura, ritenuti necessari od utili per la realizzazione degli scopi sociali, ivi inclusa la costituzione di enti, nonché l'adesione o la partecipazione a soggetti collettivi pubblici o privati, nazionali o internazionali, aventi finalità analoghe e coerenti con quanto previsto dal presente Statuto.

Articolo 3 - Adesione

La domanda di ammissione all'Associazione deve essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa o associazione richiedente e deve contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare le norme del presente Statuto, di impegnarsi al versamento dei contributi associativi e di osservare le deliberazioni degli Organi dell'Associazione, astenendosi da ogni iniziativa in contrasto con esse.
La domanda di cui sopra deve essere accompagnata da copia dello statuto dell'impresa o associazione richiedente l'adesione, dall'atto degli organi di quest'ultima competenti a deliberare in materia e da un'apposita dichiarazione formale contenente l'indicazione del fatturato dell’ultimo esercizio approvato.
Le imprese già aderenti ad altre associazioni imprenditoriali possono aderire all'ASSAEREO, sempre che tali associazioni non perseguano obiettivi o politiche in contrasto con quelle di ASSAEREO, e non svolgano attività in concorrenza con quest'ultima.

Articolo 4 - Durata del rapporto associativo

Il rapporto associativo ha inizio dalla data di accoglimento della domanda di ammissione dell'Associata, ha la durata di due esercizi, come definiti al successivo articolo 6 del presente Statuto, e si intende tacitamente rinnovato per un biennio, ove non sia esercitato recesso almeno tre mesi prima del termine del biennio stesso. In caso di nuove adesioni in corso di esercizio - fatta eccezione per le adesioni con decorrenza nel primo trimestre dell'anno - la residua frazione di anno non concorre a determinare il biennio.

Articolo 5 - Cessazione del rapporto associativo

La qualità di Associata viene meno:
a) per la perdita dei requisiti richiesti dal presente Statuto, accertata con deliberazione del Consiglio Direttivo;
b) per recesso, il quale deve essere comunicato all'Associazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nei termini di cui al precedente articolo 4. In tal caso il rapporto associativo termina alla data di ricezione di tale raccomandata, come risultante dal predetto relativo avviso. Il recesso - che può essere revocato, sempre con lettera raccomandata, entro 90 giorni dalla predetta data di ricezione di cui sopra - non esonera l'Associata dal versamento delle quote associative, secondo quanto previsto dal successivo comma 2° del presente articolo;
c) per esclusione, a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo, adottata con il voto di almeno due terzi dei membri, per violazione degli obblighi statutari, considerata grave e contestata per iscritto, o per persistente omissione del pagamento dei contributi, previa messa in mora a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Avverso l'esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri;
d) nel caso di cessazione dell'Associata per scioglimento o per ogni altra causa prevista dallo statuto della stessa, dai regolamenti e dalle norme di legge applicabili, ovvero nel caso in cui l'Associata ceda, nella sua interezza, la propria attività sociale. Nel caso di cessazione di associazione aderente, il rapporto associativo con ASSAEREO prosegue, a tutti gli effetti, e secondo le norme del presente Statuto, con le singole imprese già inquadrate nell'associazione cessata, fatta salva la volontà contraria delle stesse da accertarsi da parte dell'Associazione.
Quale che sia la causa della cessazione del rapporto associativo, l'Associata è tenuta all'assolvimento dell'obbligo contributivo, che permane per l'intero biennio nel corso del quale si è verificata la predetta causa di cessazione.

Articolo 6 - Fondo comune e contributi associativi

Le Associate assicurano il finanziamento dell'Associazione mediante il versamento di un contributo determinato ogni anno dall'Assemblea delle Associate, su proposta del Consiglio Direttivo, in sede di approvazione del bilancio preventivo. I contributi annuali ordinari sono costituiti da un importo fisso – in caso di aziende appartenenti allo stesso Gruppo l’importo fisso è da versare un’unica volta per tutte le società del Gruppo - e da una quota variabile, definiti entrambi secondo le modalità individuate e proposte dal Consiglio Direttivo. Per le adesioni avvenute in corso di esercizio, quote o altri oneri associativi sono dovuti in proporzione alla residua frazione dell'esercizio stesso.
La quota variabile è determinata sulla base del fatturato riferito all’ultimo esercizio approvato, così come risultante da apposita dichiarazione formale dell'Associata stessa da inviarsi all'Associazione entro il 28 febbraio di ogni anno.
Il fondo comune dell'Associazione è costituito dai contributi versati dalle Associate; dai versamenti straordinari eventualmente eseguiti dalle Associate stesse e/o da terzi, nonché dai beni e dalle somme, o crediti, che l'Associazione ha diritto di acquisire a qualsiasi titolo secondo le vigenti disposizioni di legge.
I contributi associativi riscossi dall’Associazione non sono trasmissibili ad altri soggetti.
L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale o sei mesi, qualora particolari esigenze lo richiedano, verranno predisposti dal Consiglio Direttivo, con il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso e quello preventivo dell'esercizio in corso.
Per tutta la durata dell'Associazione non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 7 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente e un Vice Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) il Collegio dei Probiviri.


Articolo 8 - Assemblea delle Associate

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea dell'Associazione le Associate che siano in regola con il pagamento dei contributi.
Le Associate sono rappresentate da una persona fisica che abbia od a cui sia conferita la rappresentanza delle stesse. Non possono rivestire la qualità di rappresentanti delle Associate coloro che siano membri di Organi Sociali dell'Associazione, nonché il Segretario Generale.
I voti spettanti alle Associate vengono determinati in base al fatturato delle stesse, individuato secondo le modalità di cui al precedente articolo 6, 3° co.
Il diritto di voto di ogni Associata è parametrato al fatturato, riferito all’ultimo esercizio chiuso, secondo le seguenti modalità:
- Fino a €.100.000.000,00 (centomilioni): 1 voto;
- Oltre €.100.000.000,00 (centomilioni) e fino a €.500.000.000,00 (cinquecentomilioni): 5 voti;
- Oltre €.500.000.000,00 (cinquecentomilioni) e fino a €.1.000.000.000,00 (unmiliardo): 10 voti;
- Oltre €.1.000.000.000,00 (unmiliardo): 15 voti
A ciascun Socio aggregato è attribuito 1 voto.
Ogni Associata può farsi rappresentare in Assemblea da un'altra Associata, mediante delega scritta.

Articolo 9 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea delle Associate è ordinaria e straordinaria e viene convocata nella sede sociale o in altro luogo da indicarsi nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio italiano, con apposita delibera del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea viene convocata - in via ordinaria - una volta all'anno entro quattro o sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, secondo quanto previsto dal precedente articolo 6, e - in via straordinaria - nei casi e per gli oggetti previsti dal presente Statuto.
L'Assemblea - sia in via ordinaria che straordinaria - è inoltre convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne facciano richiesta tante Associate che abbiano diritto ad almeno un quinto dei voti spettanti a tutte le Associate.
L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata alle singole Associate almeno quindici giorni prima della data della riunione, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno previsto, del luogo, del giorno e dell'ora, per la prima e per la seconda convocazione.
La presidenza dell'Assemblea spetta di diritto al Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento o assenza, al Vice Presidente; in mancanza l'Assemblea elegge il proprio Presidente.
L'Assemblea nomina, altresì, su proposta del Presidente, un Segretario, che può essere anche persona estranea all'Associazione.
Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale redatto e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 10 - Validità dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti tanti rappresentanti delle Associate che dispongano della maggioranza del totale dei voti spettanti a tutte le Associate; in seconda convocazione la costituzione è valida quando siano presenti tanti rappresentanti che dispongano di almeno un terzo del totale dei voti spettanti a tutte le Associate.
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti tanti rappresentanti delle Associate che dispongano dei due terzi del totale dei voti spettanti a tutte le Associate; in seconda convocazione la costituzione è valida quando siano presenti tanti rappresentanti che dispongano almeno della maggioranza del totale dei voti spettanti a tutte le Associate. Dal computo del totale dei voti ai fini della determinazione del quorum costitutivo, sia per l’assemblea straordinaria che per l’ordinaria, sono esclusi i voti dei soci morosi. La maggioranza, il terzo e/o i due terzi dei voti, a seconda dei casi, va quindi calcolata in base ai voti delle Associate in regola con i pagamenti dei contributi.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti delle Associate presenti per quanto concerne l'Assemblea ordinaria, mentre, per l'Assemblea straordinaria, sono prese a maggioranza dei voti spettanti a tutte le Associate. Anche in questo caso la maggioranza è calcolata sulla base dei voti delle Associate in regola con il pagamento dei contributi.
Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea straordinaria con la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi del totale dei voti spettanti a tutte le Associate.
Le delibere dell'Assemblea sono prese per alzata di mano. Ai fini della rilevazione dei voti potranno essere anche impiegate apparecchiature elettroniche.

Articolo 11 - Attribuzioni dell'Assemblea

E' compito dell'Assemblea ordinaria:
a) eleggere il Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero dei suoi componenti, nel rispetto di quanto definito al successivo art.12, il Collegio dei Revisori dei Conti, nominandone il Presidente, ed il Collegio dei Probiviri;
b) approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione, di cui al precedente articolo 6, 6° co.;
c) deliberare in materia di contributi associativi, secondo quanto disposto dal precedente articolo 6;
d) determinare le direttive di carattere generale per l'attività dell'Associazione e deliberare sulle particolari questioni sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo. Compete all'Assemblea straordinaria:
a) deliberare sulle modifiche al presente Statuto;
b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, nominando uno o più liquidatori secondo quanto previsto al successivo articolo 19.

Articolo 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto da:
a) un numero di membri stabilito dall'Assemblea ordinaria, non inferiore a 5, eletti dall'Assemblea stessa tra i rappresentanti delle Associate in regola con i contributi; ogni Associata con fatturato pari o superiore a €.100.000.000 ha diritto ad indicare almeno un membro del Consiglio Direttivo, secondo il seguente schema:
- 1 membro per ogni Associata con fatturato compreso tra €.100.000.000,00 (centomilioni) e €.400.000.000,00 (quattrocentomilioni);
- 2 membri per ogni Associata con fatturato compreso tra €.400.000.000,00 (quattrocentomilioni) e €.700.000.000,00 (settecentomilioni);
- 3 membri per ogni Associata con fatturato compreso tra €.700.000.000,00 (settecentomilioni) e €.1.000.000.000,00 (un miliardo);
- 5 membri per ogni Associata con fatturato superiore a €.1.000.000.000,00 (un miliardo).
b) un rappresentante comune per le Associate con meno di 100 milioni di fatturato, che può essere nominato - in concomitanza dell'Assemblea che elegge i membri di cui alla precedente lettera a) - dalla maggioranza dei rappresentanti delle predette Associate, in regola con i contributi;
c) un rappresentante unico per le associazioni eventualmente aderenti all'ASSAEREO alla data dell'Assemblea.
I membri di cui alla precedente lettera a) vengono eletti previa indicazione all'Assemblea ordinaria da parte di ogni Associata del/dei nominativi del/dei membri a ciascuna spettante pari al massimo previsto dalla citata lettera a).
Il Consiglio Direttivo, tranne quello provvisorio previsto dall'Atto Costitutivo, è nominato dall'Assemblea ordinaria per la durata di tre esercizi sociali.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio medesimo, l’Assemblea, convocata senza indugio, provvederà alla relativa sostituzione sentita l’Associata che ha indicato il/i componente/i venuto/i a mancare.

Articolo 13 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto il presente Statuto riserva espressamente alla competenza degli altri Organi Sociali.
In particolare spetta al Consiglio Direttivo:
a) dare attuazione alle direttive e alle deliberazioni dell'Assemblea;
b) eleggere il Presidente dell'Associazione - tranne il primo, indicato nell'Atto Costitutivo - ed il Vice Presidente, scegliendoli nel proprio ambito. Per la nomina del Presidente, il Consiglio Direttivo si riunisce entro quindici giorni dalla data in cui il Consiglio stesso è stato nominato dall'Assemblea;
c) nominare o revocare il Segretario Generale dell'Associazione, conferendo e revocando allo stesso i relativi poteri;
d) deliberare su ogni impegno patrimoniale eccedente l'ordinaria amministrazione, definendone la consistenza dell'onere e le modalità di copertura;
e) decidere sulle domande di ammissione di cui al precedente articolo 3;
f) deliberare in merito alla cessazione del rapporto associativo per la perdita dei requisiti previsti dal presente Statuto, nonché in merito all'esclusione delle Associate a norma del precedente articolo 5;
g) predisporre il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'Associazione, nonché la relativa relazione all'Assemblea ordinaria;
h) proporre all'Assemblea i criteri per la fissazione dei contributi ordinari e straordinari di cui al precedente articolo 6, determinandone gli importi; assumere le decisioni relative alle modalità di calcolo e di riscossione dei contributi stessi;
i) adottare, su proposta del Presidente, le eventuali deliberazioni attinenti al personale e all'ordinamento dei servizi dell'Associazione;
j) compiere in genere ogni atto che si renda necessario per il raggiungimento degli scopi sociali.
Il Consiglio può delegare parte delle sue attribuzioni o assegnare specifici incarichi al Presidente, nonché ad uno o più Consiglieri o a gruppi di essi, fatta eccezione per la redazione del bilancio preventivo e consuntivo, determinando i limiti della delega.
Particolari poteri di rappresentanza e di firma sociale possono essere conferiti dal Consiglio Direttivo, che ne determina i limiti, anche a uno o più membri dello stesso o a dipendenti e procuratori dell'Associazione, tanto separatamente che congiuntamente.

Articolo 14 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio è convocato dal Presidente - che ne presiede le riunioni - ogniqualvolta lo giudichi necessario, a mezzo telegramma, telex o telefax, da inviarsi ai singoli membri del Consiglio stesso con un preavviso di almeno quarantotto ore. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno previsto, del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terrà la riunione.
Il Consiglio deve essere inoltre convocato quando lo richiedano almeno la metà dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà dei componenti, salvo il caso previsto dal precedente articolo 5, lettera c). In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio nomina il proprio Segretario, scegliendolo anche fuori dal proprio ambito.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa di diritto il Segretario Generale dell'Associazione.
Le delibere del Consiglio Direttivo devono constare da verbale redatto e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 15 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente dell'Associazione ed il Vice Presidente vengono eletti dal Consiglio Direttivo fra i propri membri e rimangono in carica per tre esercizi.
Spettano al Presidente, o a chi ne fa le veci ai sensi del presente Statuto, la rappresentanza dell'Associazione di fronte a qualunque Autorità giurisdizionale e amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale.
Spetta, in particolare, al Presidente la rappresentanza e la firma sociale per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione di interesse dell'Associazione, nonché per l'attuazione delle delibere degli Organi Sociali.
E' facoltà del Presidente delegare al Segretario Generale il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, ivi compresa la gestione dei conti bancari ed il versamento dei contributi previdenziali e fiscali, determinando i limiti della delega.
Il Presidente presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo dell'Associazione.
In caso di assenza, impedimento o dimissioni del Presidente le sue funzioni vengono temporaneamente esercitate dal Vice Presidente, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.
Venendo altrimenti a mancare il Presidente, il Vice Presidente che lo sostituisce è tenuto a convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 16 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti eletti dall'Assemblea. Il Presidente viene scelto tra i componenti dei Collegi Sindacali delle Associate.
Il Collegio permane in carica per tre esercizi. Esso esercita il controllo sull'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto, nonché sulla regolare tenuta della contabilità sociale. Formula, inoltre, il proprio parere sui bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo a norma del precedente articolo 6.
In merito ai controlli di competenza, riferisce, per ciascun esercizio, all'Assemblea ordinaria.

Articolo 17 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e tre supplenti eletti dall'Assemblea, che permangono in carica per tre esercizi.
Sono deferite ai Probiviri le eventuali controversie circa l'interpretazione del presente Statuto e le altre eventualmente insorte tra le Associate, nonché tra le Associate e l'Associazione, ed i suoi Organi, che non si siano potute definire bonariamente. I Probiviri si pronunciano, inoltre, allorché ne vengano richiesti dal Consiglio Direttivo.
Per ogni controversia ad essi deferita, i Probiviri nominano al loro interno un relatore che istruisce la pratica. Le decisioni dei Probiviri vengono prese a maggioranza, secondo equità e senza formalità di rito.
La carica di Proboviro è incompatibile con ogni altra carica associativa.

Articolo 18 - Segretario Generale

Il Segretario Generale dell'Associazione provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché delle disposizioni del Presidente; sovrintende alle strutture ed al personale dell'Associazione stessa provvedendo anche al compimento degli atti formali necessari per il suo normale funzionamento, con facoltà di conferire, in questo ambito, specifiche attribuzioni ai collaboratori, in via individuale o collettiva; prende, inoltre, parte di diritto alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Articolo 19 - Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori, determinandone i poteri e determinando altresì le modalità della liquidazione, anche per quanto attiene alla destinazione delle attività che eventualmente residuino al termine della liquidazione.
Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 20 - Disposizioni generali

Le cariche di Presidente, di Vice Presidente, di componente il Consiglio Direttivo, di componente il Collegio dei Revisori dei Conti e di componente il Collegio dei Probiviri sono gratuite, fatte salve le disposizioni di legge da applicarsi in materia.
Le cariche sono riservate ai titolari, rappresentanti o dipendenti delle Associate in regola con i contributi associativi.
Coloro che rivestono le predette cariche sociali sono rieleggibili.
Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme prescritte dallo Statuto e dai regolamenti della federazione alla quale l'Associazione è affiliata, ferme restando in ogni caso le norme di legge vigenti in materia.?

Assaereo: Associazione Nazionale Vettori e Operatori del Trasporto Aereo
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